Io obietto la guerra: la sfida di EMERGENCY per difendere la libertà di coscienza
Tra l'obbligo di difesa e il principio del ripudio, la campagna R1PUD1A rileva i vuoti burocratici del Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs 15/3/2010 n. 66) e propone la nuova frontiera dello Ius Resistendi contrattuale.
L’obiezione di coscienza non è stata abolita dall'ordinamento italiano. Chiunque si accosti alla campagna R1PUD1A lanciata da Emergency incontra spesso una narrazione giornalistica di forte impatto, che tuttavia risulta parziale sotto il profilo prettamente tecnico-giuridico: l'idea radicata che la sospensione della leva obbligatoria abbia cancellato il diritto di rifiutare le armi.
Dal punto di vista del diritto positivo, non è così. Il Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs.15 marzo 2010, n. 66) riconosce esplicitamente questo diritto all'Articolo 2097, stabilendo che in tempo di guerra o di grave crisi internazionale chi si oppone all'uso delle armi per motivi di coscienza ha il diritto di svolgere un servizio civile sostitutivo. Il diritto formale all’obiezione di coscienza sussiste ed è protetto dall’Articolo 2 della Costituzione italiana e dall’Articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) non menziona esplicitamente l'obiezione militare; è stata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo a compiere un'evoluzione storica attraverso l'Articolo 9 della CEDU, che tutela la libertà di pensiero, coscienza e religione. Con sentenza del 7 luglio 2011 (Bayatyan c. Armenia), la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l'opposizione all'uso delle armi, se configurata come espressione di convinzioni profonde e sincere, rientra nella protezione normativa dell'Articolo 9, obbligando gli Stati membri a prevedere alternative civili per non incorrere in violazioni dei diritti umani.
Il valore della proposta di legge di iniziativa popolare “Io obietto la guerra”, elaborata per Emergency dall'ex magistrato Domenico Gallo, dalla professoressa di diritto costituzionale Alessandra Algostino e dall'avvocato Veronica Dini, sta sia nell'aver reso palese un vuoto procedurale che nell'aver proposto una estensione dello Ius Resistendi (il diritto di resistenza) nel mondo del lavoro privato
La proposta di Emergency evidenzia che quando il legislatore ha riordinato le leggi militari nel C.O.M. del 2010 ha salvato il principio dell'obiezione (Art. 2097) e ha pure formalmente individuato la procedura di presentazione all'Articolo 2100. Quest'ultimo stabilisce che l'obiettore debba presentare la domanda per il servizio civile entro quindici giorni dalla data di arruolamento presso il competente organo di leva, inserendovi i motivi etici e l'assenza di cause ostative. Tuttavia, lo stesso legislatore del 2010 ha abrogato interamente la vecchia legge attuativa (la Legge 8 luglio 1998, n. 230), creando una situazione di totale paradosso e grave incertezza procedurale.
In base all'Articolo 1929 del C.O.M., in caso di delibera dello stato di guerra o di grave crisi internazionale, il governo può riattivare la leva obbligatoria con un semplice Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.). È proprio qui che scatta il cortocircuito tra la teoria della norma e la pratica burocratica: sebbene l'Articolo 2100 individui formalmente l'organo ricevente , ovvero gli uffici di leva, oggi riconvertiti negli Uffici Documentali dei Comandi Militari, la cancellazione della legge 230/1998 ha rimosso qualsiasi prassi amministrativa effettiva , lasciando queste strutture prive di personale addestrato o procedure per accogliere e valutare le istanze di obiezione di coscienza. Inoltre, non è stato previsto il meccanismo logistico per indirizzare legalmente l'obiettore verso un reale servizio civile sostitutivo in tempo di guerra.
Pertanto, l'Articolo 2100 si trasforma in una vera e propria trappola burocratica che favorisce, in punto di fatto, la decadenza. Chi oggi venisse chiamato alle armi d'urgenza si troverebbe di fronte a un gigantesco limite decadenziale: solo 15 giorni di tempo per presentare un'istanza a uffici militari impreparati e operativamente bloccati; la conseguenza sarebbe che colui il quale legittimamente intende esercitare l’obiezione sarebbe, di fatto, impossibilitato a farlo per via amministrativa ordinaria. Quindi, per far valere il proprio diritto costituzionale, paradossalmente, sarebbe costretto a commettere un reato militare – renitenza o diserzione – subire un processo davanti a un Tribunale Militare, attendere che sia il giudice con specifica sentenza ad applicare quanto previsto, in sede costituzionale e sovranazionale europea, per essere assolto.
Dunque, la proposta di Emergency ha un valore oggettivo: è finalizzata a sanare questo vuoto procedurale in tempo di pace. La proposta di legge prevede che un giovane iscritto nelle liste di leva comunali possa depositare formalmente la propria dichiarazione di coscienza presso un apposito registro istituito dal comune di residenza
Con il deposito, l’atto acquisisce una data certa, diventa una prova legale inoppugnabile del fatto che l'obiezione non sia un espediente dell'ultimo minuto per sfuggire alla chiamata d'emergenza – disinnescando il precario termine dei 15 giorni previsto dall'Art. 2100 C.O.M. – ma una convinzione etica profonda, strutturata, preesistente e già depositata con dichiarazione scritta presso una pubblica amministrazione civile. Lo speciale registro, che il comune deve predisporre, consentirà di porre in essere un salto di qualità agli stessi enti locali enti che non agiranno come meri terminali passivi di protocollo ma, assumendo la veste di custodi formali di una scelta democratica, diverranno un organo di garanzia e cerniera amministrativa diretta nei rapporti tra il cittadino e lo Stato.
Un altro profilo centrale della proposta attiene specificatamente al mondo del lavoro. La legge di iniziativa popolare intende introdurre l’obiezione di coscienza nei contratti di lavoro privati: il diritto per operai, tecnici, ingegneri, programmatori e logistici di rifiutare mansioni legate alla produzione o al trasporto di materiale bellico, senza rischiare il licenziamento per giusta causa o sanzioni disciplinari.
Occorre essere estremamente attenti, poiché il testo della proposta si confronta con l'impianto della Legge 9 luglio 1990, n. 185, che già disciplina in modo rigoroso il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. La Legge 185/1990 offre criteri oggettivi per definire cosa sia "materiale bellico", ma si applica a livello aziendale e statale; Emergency intende trasferire questo filtro a livello del singolo lavoratore. E’un'operazione che solleva delicate questioni.
Se da un lato la norma offre una copertura legale a sanzioni collettive (come i blocchi delle navi cargo attuati dai portuali del CALP nel porto di Genova), dall'altro deve fare i conti con la natura complessa della manifattura moderna. Nell'era delle tecnologie a duplice uso (Dual-Use), molti componenti nascono per scopi civili e assumono una destinazione militare solo nelle ultime fasi della filiera logistica. L'applicazione pratica dello Ius Resistendi contrattuale necessiterà quindi di criteri applicativi estremamente flessibili per evitare un contenzioso davanti ai giudici del lavoro e garantire la necessaria certezza organizzativa alle imprese.
Nonostante le indubbie complessità applicative nel diritto del lavoro, il giudizio complessivo sulla proposta “Io obietto la guerra” mette in luce una forte spinta all'avanzamento civile. Questa proposta se divenisse legge costringerebbe le istituzioni italiane a rimodellare la propria architettura normativa.
La proposta di Emergency ha tra i meriti quello di evidenziare che non si può citare l'Articolo 11 della Costituzione – «L'Italia ripudia la guerra» – ma poi disattivare i canali burocratici dell'obiezione militare per blindare la chiamata alle armi in caso di emergenza. Non si può esaltare la responsabilità sociale d'impresa e poi privare i lavoratori di uno strumento di riflessione etica sulla propria opera quotidiana. La proposta della campagna R1PUD1A si pone l'obiettivo di trasformare la pace da opzione diplomatica astratta a un diritto civile concreto e protetto dalle leggi dello Stato. Spetterà al Parlamento, una volta completata la raccolta firme, decidere se la coscienza umana debba ancora essere considerata un ingranaggio sacrificabile o se debba finalmente diventare il limite invalicabile di ogni politica di potenza.
(La campagna per la raccolta delle 50.000 firme è attiva [0.1.1,]. Per informazioni sull’iniziativa e per firmare si può consultare il sito informativo ufficiale ripudia.it/)
Avv. Giovanni Angeloni