Genocidio

Genocidio

Genocidio

Roma, 28 dicembre  2025 

Quanto accade a Gaza impone una riflessione sulle dinamiche dello sterminio, portato avanti dall’esercito di Israele nei confronti della popolazione palestinese, e sull’individuazione del crimine, che non può essere considerato un semplice effetto collaterale. 
Il massacro dei palestinesi che abitano la Striscia di Gaza da parte dell’esercito israeliano, in esecuzione di precise direttive politiche, che ad oggi ha causato oltre 71.000 vittime, è la manifestazione attuale di quello che, durante la Seconda Guerra Mondiale ,Churchil aveva definito come “ il crimine senza nome”.
Infatti, sebbene quel crimine fosse in corso, ancora non era stato estrapolata la specifica nozione di “genocidio” e coniata la parola che lo definisce. 
La teorizzazione  della fattispecie di genocidio si deve al giurista polacco, Raphael Lemkin, che lo  descrisse, utilizzando  per la prima volta il termine nel suo libro Axis Rule in Occupied Europe, pubblicato nel 1944. 

La nozione concettuale e la specifica norma internazionale relativa al genocidio, per la prima volta, è stata elaborata e proposta da un giurista ebreo, il polacco Raphael Lemkin ( 24/6/1900 -  28/8/1959 ) , con l’intento di contrastare i crimini internazionali  contro i popoli.
Lemkin, fuggito dalla Polonia invasa dai nazisti, nel 1941 si rifugiò negli Usa dove, sulla base degli studi e dei rilievi  realizzati negli anni precedenti,  formulò il concetto e la nozione del crimine di genocidio. Non è un mero esercizio di stile ritenere che se le Potenze Alleate avessero accolto la formulazione del crimine di genocidio, lo sterminio in atto durante il secondo conflitto mondiale, nei confronti degli ebrei, dei rom e di altre minoranze, poteva essere significativamente ridotto.
Giunto negli Usa, Lemkin contattò gli organi governativi per indurli, in considerazione della situazione esistente in Europa, a farsi promotori a livello internazionale della redazione e stipula di un trattato finalizzato a proteggere le minoranze dagli eccidi. 
Tale convenzione internazionale avrebbe dovuto prevedere che la tutela delle popolazioni europee perseguitate dai nazisti dovesse rappresentare la motivazione  della guerra in corso; ciò sarebbe stato un chiaro messaggio diretto  ai nazisti per renderli, con estrema evidenza, consapevolmente colpevoli delle azioni criminali che stavano realizzando. 
 Per tale scopo, prese contatto con organi governativi statunitensi che gli chiesero di scrivere, in modo estremamente succinto, quanto proponeva. Invano, Lemkin scrisse e trasmise il testo alla Casa Bianca; il Presidente F. D. Roosevelt, pur consapevole della importanza della questione, decise di non proporre agli organi decisionali quanto rappresentato, perché di difficile accoglimento.
 Invero, Lemkin, nell’avanzare la proposta, essendo mosso da un forte slancio etico andava oltre la grave situazione contingente; egli non intendeva collegare il  crimine di genocidio a ciò che stava subendo il solo  popolo ebraico ma ad ogni analoga  situazione  patita da qualsiasi altra comunità. 
Non riuscendo a coinvolgere i politici, Lemkin, non fiaccato dal diniego, decise di rivolgersi direttamente alla società civile; così nel 1942 scrisse un libro, Axis  Rule in Occupied Europe, pubblicato nel 1944,  contenente le informazioni che era riuscito a raccogliere.
Nel IX capitolo affrontò lo specifico tema del “genocidio” e  fu la prima volta  che venne utilizzato tale vocabolo, coniato da Lemkin, per  delineare il crimine  di distruzione di  un gruppo etnico. Sotto il profilo etimologico  il termine “genocidio” deriva  dal greco   “ghenos” (stirpe)  unita al suffisso  “cidio” (dal latino  caedĕre, “uccidere”)
Nel suo  libro, Lemkin così definiva il genocidio:  “… è un piano coordinato di diverse azioni volte a distruggere le basi essenziali della vita dei  gruppi nazionali, al fine di annientare i gruppi stessi. Gli obiettivi di un tale piano possono essere la disintegrazione delle istituzioni politiche e sociali, della cultura della lingua, della religione e dell’esistenza economica dei gruppi nazionali, della religione e dell’esistenza economica dei gruppi nazionali, così come l’annientamento della sicurezza personale, della libertà, della salute, della dignità e persino della vita degli individui appartenti a questi gruppi. Il genocidio è diretto contro il gruppo nazionale come entità, e le azioni coinvolte sono dirette contro gli individui non a titolo individuale, ma come membri del gruppo nazionale”.
Il libro ebbe successo e finalmente fu dato un nome, genocidio, a quello che Churchil  aveva definito “un crimine senza nome”.
Il crimine di genocidio fu richiamato nel processo nei confronti dei nazisti svolto dinanzi il Tribunale di Norimberga, tuttavia ebbe ingresso nel corpo della nella sentenza di condanna.
Successivamente alla Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945, Lemkin continuò ad impegnarsi su tale cruciale tema ed alla necessità di redigere una Convenzione riguardante il genocidio .
 Finalmente, nel 1946 fu introdotta la Risoluzione 96 che impegnava il Consiglio a redigere una Convenzione sul genocidio statuendo che : “Il genocidio è un crimine di diritto internazionale che il mondo civilizzato condanna e per il compimento del quale gli autori principali ed i loro complici, siano essi persone private, funzionari o uomini di Stato, devono essere puniti, indipendentemente dal fatto che il crimine sia stato commesso per motivi razziali, religiosi o politici o altro; invita gli Stati membri ad adottare la legislazione necessaria per la prevenzione e la punizione del crimine; richiede al Consiglio Economico e Sociale di intraprendere gli studi necessari in vista di elaborare un progetto di Convenzione sul crimine di Genocidio da presentare alla prossima sessione regolare dell’Assemblea stessa”.
 Seguirono i lavori preparatori, da parte di una commissione di lavoro di cui fecero  parte  esperti studiosi quali Pella, Donnedieu de Vabres, Lemkin. 
 Quindi, finalmente, venne alla luce la Risoluzione 260 del 9 dicembre 1948, nota come “Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio”.  
La definizione di genocidio è contenuta nell’art. 2:
Art. 2:
”Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale: (a) uccisione di membri del gruppo; (b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; (c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; (d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; (e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.”
Dal 1948 nessuna modifica è stata apportata al testo. 
Tuttavia, Lemkin non fu totalmente soddisfatto del contenuto della Convenzione, poiché riteneva che il testo dovesse avere una maggiore estensione della definizione del concetto di genocidio, andando oltre l’Olocausto. La Convenzione avrebbe dovuto   manifestare la decisa condanna degli Stati colpevoli di aver compito altri genocidi nella corso della storia.
 Lemkin sosteneva che anche gli eccidi del colonialismo fossero genocidi, quali ad esempio lo sterminio degli armeni e l’Holodmor, ovvero la grande carestia causata dalla politica  di collettivizzazione imposta dall’ Unione Sovietica,  che aveva causato la morte di milioni di contadini ucraini. Inoltre, precisava che non esiste solo il genocidio fisico ma anche quello culturale, come la soppressione di una lingua e della cultura di un popolo.
La Convenzione sul genocidio, rimasta latente per decenni, ha trovato applicazione solo negli anni 90 del XX° secolo con i procedimenti aperti dai Tribunali Internazionali, istituiti a seguito dei crimini  commessi nell’ex Iugoslavia ed in Ruanda.
 Infine, nel 1998 il crimine di genocidio ha trovato ingresso nello Statuto di Roma,  ratificato da 150  stati, che ha istituito la  Corte Penale Internazionale , peraltro già prevista  da Lemkin.
I Tribunali Internazionali, operanti prima della Corte Penale Internazionale, hanno pronunciato sentenze di condanna per genocidio riguardo gli stermini di massa nel Ruanda (500 mila vittime tutsi sterminate dagli hutu,1994); a Sebrenica (8000 musulmani bosniaci uccisi dalla Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, 1995) ; 
Il  tema rimane  aperto e , nel solco di quanto ritenuto da Lemkin,  lo storico Marcello Flores nel suo libro - Genocidio , il Mulino , 2021 – sostiene che nella nozione di genocidio deve essere individuata la deliberata decisione di eliminare totalmente un gruppo nella sua identità;  quindi, precedentemente a quelli citati,  indica altri  altri sette genocidi , avvenuti nel XX° secolo ,  subiti da popolazioni  : Herreo e Nama ad opera delle forze militari di Guglielmo II in Africa Sud Occidentale (1905 );  il Metz Yeghern , ovvero lo sterminio degli Armeni (1915/1919);l’ Holodomor, in Ucraina (1932/1933); quello della popolazione Chan, nella Cambogia di Pol Pot  (1975/1979); i Maya e Ixil in Guatemala ( 1981/1983) ;  i Curdi da parte dell’Iraq (1988);  gli Yazidi  Nord Iraq da parte del Daesh (2014/2019).
Per quanto riguarda Gaza, l’ipotesi di genocidio dei Palestinesi  è stata formulata da Francesca Albanese in Anatomia di un Genocidio, presentato al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite il 28 marzo 2024.
Al momento, la Corte Penale Internazionale riguardo Gaza ha configurato la responsabilità per crimini di guerra e crimini contro l’umanità (non per genocidio)  ed ha emesso un mandato di arresto internazionale  nei confronti del Primo Ministro israeliano  Nethanyau. Un primo refferal (segnalazione) è stato presentato dal  Sudafrica nel dicembre 2023, al quale hanno aderito più di mille Ong e altre 11 nazioni: Bolivia, Cile , Colombia, Irlanda, Libia, Maldive, Messico, Nicaragua, , Palestina, Spagna,  Turchia. 
 Nel gennaio 2025, la Corte dell’Aja ha respinto la richiesta di archiviazione presentata da Israele, stabilendo che vi sono elementi per valutare la fondatezza della accusa di genocidio dei Palestinesi mossa dal Sudafrica nei confronti dello stato israeliano.  
Il procedimento per il crimine di genocidio a carico di Israele è pendente.

 Giovanni Angeloni ( Avvocato )

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